IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma  89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ove si prevede che
«ai fini del completamento del processo di  riordino  delle  funzioni
delle province, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione personale degli alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, e relative alle  esigenze  di  cui  all'art.  139,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»; 
  Visto l'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove
si prevede che «Per l'esercizio delle funzioni  di  cui  all'art.  1,
comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  attribuito  un
contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con  le
modalita' ivi previste»; 
  Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  secondo  cui
«Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   per   l'anno
finanziario 2018, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 7)»; 
  Considerato  che  nel  suddetto  stato  di   previsione   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  ricerca   e'   iscritto,   per
l'esercizio finanziario 2018, il Fondo da assegnare alle regioni  per
fronteggiare le spese relative all'assistenza per  l'autonomia  e  la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali, con lo stanziamento di 75 milioni di euro e che  a  detto
riparto si provvede con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie locali, di concerto con il Ministro per la  famiglia  e  le
disabilita', il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come
modificato dall'art. 3, comma 4, lettera  l),  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un
criterio di ponderazione che tenga conto, nella  misura  dell'80  per
cento,  del  numero  degli  alunni  con  disabilita'   delle   scuole
secondarie superiori e, nella misura del 20 per  cento,  della  spesa
storica sostenuta  dalle  province  per  l'esercizio  delle  suddette
funzioni nel periodo 2012 - 2014; 
  Considerata la spesa media sostenuta dalle  province  nel  triennio
2012- 2014 per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. 0018995 del 28 giugno 2018,  con  la  quale  sono
stati individuati  gli  alunni  con  disabilita'  iscritti  nell'anno
scolastico  2017/2018,  distinti  per  grado  di  istruzione  e   per
provincia o citta' metropolitana; 
  Considerato che gli alunni delle Province di  Barletta-Andria-Trani
e  Fermo,  risultano  ancora  assegnati  nella  nota  del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  rispettivamente
alle Province originarie di Bari e Ascoli Piceno, e che  pertanto  il
riparto fra le suddette province e citta' metropolitane e'  avvenuto,
come per l'anno precedente, in  base  ai  dati  Istat  relativi  alle
rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilita'; 
  Visto il documento Repertorio atti n. 86/CU  del  1°  agosto  2018,
recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata,
dal quale risulta che nella seduta  stessa  non  si  sono  create  le
condizioni  di  assenso  previste   ai   fini   del   perfezionamento
dell'intesa; 
  Considerato che, nella seduta della  Conferenza  unificata  del  1°
agosto  2018,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso  parere   favorevole
all'intesa mentre le regioni, pur  condividendo,  a  maggioranza,  la
proposta di riparto presentata dal Governo, hanno espresso la mancata
intesa senza l'applicazione della decorrenza dei termini; 
  Considerato,  altresi',  che  l'ANCI,  l'UPI  e  le  regioni  hanno
sollecitato l'avvio di un tavolo di confronto fra  tutti  i  soggetti
interessati, al fine di addivenire a soluzioni condivisibili  per  la
modifica dei criteri per gli anni successivi,  chiedendo  inoltre  al
Governo che il Fondo diventi strutturale; 
  Considerato, altresi', che il Governo, nella medesima seduta  della
Conferenza unificata del 1° agosto 2018,  preso  atto  della  mancata
intesa ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208,  ha  fatto  proprio  l'invito  alla  non  applicazione  della
decorrenza dei termini; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ove si prevede  che  «Quando  un'intesa  espressamente  prevista
dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla  prima  seduta
della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto e'  posto  all'ordine
del giorno, il Consiglio  dei  ministri  provvede  con  deliberazione
motivata»; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ove si prevede che «In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza  delle  disposizioni  del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame
della Conferenza Stato-Regioni nei  successivi  quindici  giorni.  Il
Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
Conferenza  Stato-Regioni  ai   fini   di   eventuali   deliberazioni
successive»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 settembre  2018
con la quale e' autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante «Riparto del contributo di 75  milioni
di euro per l'anno 2018 a favore delle regioni a statuto ordinario  e
degli  enti  territoriali  che  esercitano   le   funzioni   relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali»; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilita', con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018  di  cui  al
«Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le  spese  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ripartito secondo i criteri di cui all'art.  1,  comma  947,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  erogato  a  favore  delle
regioni a  statuto  ordinario  che  provvedono  ad  attribuirlo  alle
province e alle citta' metropolitane che esercitano effettivamente le
funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o  sensoriali  di  cui
all'art. 13, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Tale
contributo,  da  considerarsi  integrativo  rispetto  alla  copertura
finanziaria prevista  nelle  disposizioni  regionali  attinenti  alle
funzioni non fondamentali delle province e citta'  metropolitane,  e'
ripartito nella misura dell'80 per cento in proporzione alla presenza
degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori
presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2017/2018  e  del
20 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta  dalle
province per l'esercizio delle suddette funzioni nel  triennio  2012-
2014, come da allegato A), che forma parte  integrante  del  presente
provvedimento. 
  2.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli   enti
territoriali interessati. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 dicembre 2018 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
         Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
                               Stefani 
 
            Il Ministro per la famiglia e le disabilita' 
                               Fontana 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                Tria 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Salvini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 67